30 Giu 2017 Le detrazioni del 50% e del 65% in caso di trasferimento dell’immobile
L’articolo 16–bis del Tuir prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata
in tutto o in parte viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Pertanto, in caso di cessione dell’immobile oggetto di interventi per i quali il cedente stava fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo solamente nel caso in cui sia
espressamente previsto nell’atto di compravendita: in caso contrario la detrazione passa all’acquirente.
Come chiarito nella circolare AdE 19/E/2012 per determinare chi può fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31.12 di quell’anno, anche nell’ipotesi di opzione di mantenimento della detrazione in capo al cedente: ad esempio, se in un contratto di compravendita di un immobile del 5 dicembre 2016 è prevista una clausola diretta a mantenere la detrazione residua in capo al cedente, quest’ultimo fruirà dell’intera quota della detrazione riferita al 2016.
(segue…)
Fonte: Euroconference News
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